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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-quinquies.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
19-quinquies.5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma»;
   2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita ovvero della prima rata.
  3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.