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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-quinquies.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/11/2017  [ apri ]
19-quinquies.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».