Dopo l'articolo 19-novies, aggiungere il seguente:
Art. 19-novies.1.
(Società di comodo e in perdita sistematica).
1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi.
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».