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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.