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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7-bis.012. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
7-bis.012.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Nuove misure in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

  Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma 1:
  1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma 4:
  4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità’ stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti;
   c) nell'articolo 5-bis, le parole: «con un'età non superiore a 35 anni» sono soppresse e le parole: «vice commissario» sono sostituite dalla seguente: «commissario»;
   d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

  La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
   a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
   b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.