Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale).
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole: «prevista dal presente decreto» sono inserite le seguenti: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale».
b) al comma 4, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».