Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
ART. 5.1.
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.».