Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.1.
(Tassa concessione governativa licenza di porto di fucile).
1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
b) gli ultrasessanticinquenni;
c) i disoccupati da almeno sei mesi.
2. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi».
Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis.1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.