stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
2.11.

  Al comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: territorialmente competenti, aggiungere il seguente: La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6.1.

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6.1. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».