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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.82. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
2-bis.82.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» sono inserite le seguenti: «nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale»;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «: in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale»;

  17-ter. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.
  17-quater. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei commi 17-bis e 17-ter, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.
  17-quinquies. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche per integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.