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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.79. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
2-bis.79.

  Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

  44-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

   c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;

   d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera d-bis): «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;
   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

ident. 2-bis.48.