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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.13. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
19.13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La trasmissione o la riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore o di parti di esse che avvengano durante manifestazioni di beneficenza o di intrattenimento, se effettuate senza scopo di lucro, sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore»;
   b) l'articolo 71-septies e l'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), sono abrogati;
   c) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è libera. I titolari dei diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un ente indipendente di gestione di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'ente indipendente di gestione o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione»;
    3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o dagli enti indipendenti di gestione agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   d) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione appositamente costituiti»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   e) dopo l'articolo 180-bis è inserito il seguente: «Art. 180-ter. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore anche attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione»;
   f) gli articoli 181, 181-bis e 181-ter sono abrogati;
   g) all'articolo 182-bis:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla polizia tributaria»;
    2) al comma 2, le parole: «La SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo e la polizia tributaria» e le parole: «si coordina» sono sostituite dalle seguenti: «si coordinano»;
    3) al comma 3, le parole: «gli ispettori della SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la polizia tributaria».