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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19-quaterdecies.6. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
19-quaterdecies.6.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il presente articolo è altresì finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni.

  2-ter. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
  2-quater. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
  2-quinquies. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, e dei mediatori di cui dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-quinquies, ove non vigenti, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  2-septies. All'interno del tavolo di cui al comma 2-sexies, possono essere costituite delle Commissioni per:
   a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;
   b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;
   c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

  2-octies. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2-bis opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
  2-novies. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
  2-decies. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-novies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di equo compenso.