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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18-quater.6. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
18-quater.6.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 909, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza»;
   b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: «Chiunque,», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,».