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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.4. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
16.4.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ai sensi del presente decreto aggiungere le seguenti: trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.