Dopo il comma 1-sexies, inserire i seguenti:
1-sexies.1. Al fine di realizzare interventi a favore dei viaggiatori pendolari, per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è autorizzato uno stanziamento straordinario di 100 milioni di euro annui.
1-sexies.2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.