Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Perfezionamento delle notificazioni di atti di accertamento e di riscossione).
1. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notificazione degli atti di accertamento, di riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.