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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
2.28.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;

   c) al comma 1-quater, le parole: «Con riferimento al periodo d'imposta 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017»;

   d) al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituire dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018»;

   e) al comma 10, primo periodo, le parole: «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2018» e al secondo periodo le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

   f) al comma 11, al primo periodo, le parole: «16 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2018» e al secondo periodo, le parole: «di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019»;

   g) comma 12, le parole: «entro il mese di febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio 2019»;

   h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

  Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: «594.000» con le seguenti: «624.000» e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000»;
   2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.