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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.36. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
2-bis.36.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
  38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il comune dell'Aquila può utilizzare 1 avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:
   a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.