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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.14. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
19.14.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di consentire uno sviluppo armonico del mercato degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto; e degli enti indipendenti di gestione, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi sono tenute:
   a) a costituirsi in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta l'effettiva partecipazione e l'effettivo controllo da parte dei titolari dei diritti d'autore in merito ai criteri di ripartizione dei profitti tra gli autori;
   b) a collocare la sede legale o una sua dipendenza operativa nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   c) a dotarsi e mantenere un patrimonio netto minimo non inferiore a 10.000 euro;
   d) a gestire i diritti d'autore attraverso una banca di dati informatica accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di open government e open data, consultabile tramite una piattaforma open source, regolarmente aggiornata e disponibile, delle opere e dei titolari dei diritti d'autore amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei medesimi diritti e la distribuzione dei compensi;
   e) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato, alle tipologie dei rapporti di gestione che possono essere instaurati, alla partecipazione dei membri al processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e alla ripartizione dei diritti d'autore nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni posti a carico dei titolari dei diritti medesimi con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relativi agli accordi sottoscritti;
   f) a consentire sistematicamente ai titolari dei diritti d'autore la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;
   g) a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti d'autore entro i nove mesi successivi dalla fine dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione;
   h) ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   i) a prevedere che la comunicazione tra titolari dei diritti e utilizzatori possa avvenire anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici;
   l) a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al presente comma. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi;
   m) a pubblicare nel proprio sito internet lo statuto, l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione, il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   n) a predisporre e pubblicare una relazione di trasparenza annuale, approvata dall'assemblea generale dei membri e contenente, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti, e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale.