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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.02. in Assemblea riferita al C. 4741

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/11/2017  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle disposizioni di cui al successivo comma 4, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data della conversione in legge del presente decreto al netto di:
   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;
   c) le procedure da esperire.

  4. Il Fondo di solidarietà è alimentato per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione dell'indennizzo in base alle seguenti disposizioni. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  8. Le modifiche introdotte dai commi 4, 5, e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.