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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 4653

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2017  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore dei territori dei comuni della regione Veneto confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia).

  1. Fermo restando le forme di autonomia riconosciute alla regione Friuli Venezia Giulia nonché, in adeguata proporzione, delle risorse assegnate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, con il finanziamento di iniziative e progetti, di durata anche pluriennale, indirizzi allo sviluppo economico e sociale, all'integrazione, alla valorizzazione e alla coesione dei territori dei comuni confinanti della regione Veneto, in via sperimentale, per il triennio 2018-2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine con dotazione iniziale di 20 milioni.
  2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con intesa tra Governo, regione Friuli Venezia Giulia e regione Veneto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente da destinare a ciascuno dei comuni confinanti sulla base dei seguenti criteri:
   a) numero di comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   b) superficie montana dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   c) superficie totale dei comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia;
   d) popolazione residente dei medesimi comuni negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e relativo trend demografico con particolare attenzione alle aree che evidenziano spopolamento.

  3. Al termine del triennio il Ministero dell'interno presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione ed i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con le modalità previste dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.