Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla modifica delle norme dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia che definiscono il territorio della Regione medesima e, in mancanza della predetta modifica, si applicano trascorso un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.