Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla modifica delle norme dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia che definiscono il territorio della Regione medesima.
2-ter. Nelle more della modifica dello statuto di cui al comma 2-bis, si procede alla verifica del permanere della volontà della popolazione interessata e all'espressione del parere del Consiglio regionale del Veneto.