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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 4653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2017  [ apri ]
1.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il commissario di cui al comma 1-bis è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri, derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1-bis. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità, nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nel territorio del comune di Sappada. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e le province di Belluno e Udine provvedono agli adempimenti di cui sopra entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1-bis fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Belluno o della regione Veneto e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio del comune di cui al presente articolo sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Udine o della regione Friuli Venezia Giulia.