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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.022. in Assemblea riferita al C. 4653

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/11/2017  [ apri ]
1.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Il Comune di Livinallongo del Col di Lana è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino Alto Adige nell'ambito della provincia di Bolzano.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di originaria appartenenza contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune citato al comma precedente, si intendono sostituiti da riferimenti individuati nella regione e nella provincia di nuova aggregazione del medesimo.
  Il Governo è autorizzato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.
  Agli oneri derivanti dalla presente legge provvede la Regione cui il Comune di cui al comma 1 viene aggregato.