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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4652

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2017  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Autorità per la garanzia degli autori e degli editori «AGAE»).

  1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE);
  2. L'AGAE:
   a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;
   b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
   c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;
   d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;
   e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;
   g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;
   h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;
   i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

  3. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze;
  4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
  5. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
  6. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

  7. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;
   b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

  8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 7.
  9. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  10. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.