stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4652

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2017  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Si definisce musica dal vivo l'esecuzione musicale effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti di qualsiasi genere, purché questa avvenga senza l'utilizzo di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, se non in misura residuale.
  2. Durante le esecuzioni di musica dal vivo è vietato l'utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata. Durante tali esecuzioni è altresì vietata la riproduzione di brani attraverso l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate.
  3. È fatto obbligo per il gestore del luogo in cui ha sede l'evento, ovvero per l'organizzatore della manifestazione musicale, rendere noto al pubblico l'eventuale utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, nonché l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate durante l'esecuzione musicale.