Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.