Al comma 2, lettera b) dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
7-bis) la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale mediante accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, previsti dal precedente numero 2), da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;.