Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) rendere obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dell'intervento pubblico, la pubblicizzazione del bilancio da parte dell'operatore del settore dal quale si evinca come l'intervento pubblico è stato utilizzato; istituire la sanzione della restituzione dell'intero importo per gli operatori del settore che, pur beneficiati dal contributo, non ottempereranno all'obbligo; definire le regole base di pubblicizzazione del bilancio per gli operatori del settore dello spettacolo percettori di contributo pubblico che prevedano:
a) la redazione di un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dal conto economico;
b) la redazione di una nota esplicativa che contenga l'importo dell'intervento pubblico ottenuto e l'importo di quanto di questo contributo sia stato destinato esclusivamente alle attività artistiche unitamente alla descrizione in dettaglio delle suddette attività artistiche;
c) la pubblicazione del bilancio e della nota esplicativa sul proprio sito internet.