Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la pubblicazione di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.