Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.