stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 4652

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/11/2017  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: si provvede all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore sono tenute a contribuire e a favorire la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi.

ex 2. 3.