Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;
d-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;
Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.