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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in Assemblea riferita al C. 4652

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/11/2017  [ apri ]
2.3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore, l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) rispetto dei principi di concorrenza e pluralità;
   b) si provveda all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea;
   c) si garantisca che le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore:
    1) rispettino criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
    2) contribuiscano e favoriscano la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
    3) assicurino procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
    4) garantiscano che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
    5) procedano, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
    6) costituiscano, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione.

ex 2. 2.