Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche e integrazioni.