stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 4619

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2017  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, rivolte a numerazioni fisse o mobili, devono garantire ai soggetti contattati la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identità di una linea alla quale possono essere contattati, oppure di un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali, individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259. I medesimi operatori devono altresì garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2. L'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel caso in cui le medesime non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.
  3. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.