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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 4619

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2017  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per l'effettiva efficacia del contrasto alle chiamate da parte di call center finalizzate alla pubblicità, alla vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, e per il diritto degli utenti di telefonia mobile e fissa ad essere compiutamente informati, il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web istituzionale l'elenco degli operatori economici che svolgono le attività di call center ai quali sono state comminate le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 1 e comma 1 dell'articolo 2.