Al comma 2, sostituire i capoversi con il seguente:
A tal fine, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito del venir meno del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di una adeguata formazione ed affermazione professionale quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali; l'impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale. Tenuto conto degli elementi di valutazione indicati, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno.