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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4605

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
1.10.

  Al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non rivive a seguito di separazione o di scioglimento dei nuovi rapporti di convivenza.