Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:
Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema di ricorso al Ministro)
1. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, comma 2, le parole: «decide sul», sono sostituite dalle seguenti: «con valutazione riferita ai soli motivi proposti dal ricorrente,».