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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.9. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 4595

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2017  [ apri ]
1.9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, considerato l'attuale stato immunitario della popolazione non sufficiente a garantire l'immunità di gruppo, la vaccinazione anti-morbillo è resa obbligatoria per i soggetti di età compresa tra zero e ventisette anni e per gli operatori addetti all'assistenza sanitaria. Lo stato immunitario della popolazione è sorvegliato semestralmente dal Ministero della salute, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore della Sanità. L'obbligatorietà è mantenuta fino a quando il Ministero della salute, sulla base di adeguata documentazione dell'Istituto Superiore della Sanità, non dichiarerà l'avvenuto superamento del livello critico di copertura immunitaria e la cessazione dello stato di pericolo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3, con il seguente: Salvo quanto disposto dal comma 2, la vaccinazione di cui al comma 1 può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e ai tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché ai maggiorenni;
   c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i tutori, aggiungere le seguenti: nel caso di minorenni, nonché i maggiorenni e dopo le parole: al minore, aggiungere le seguenti: o, nel caso di maggiorenne, ad assumere.