Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
1-sexies. Dopo la somministrazione delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico vaccinatore rilasciano, gratuitamente, il certificato medico di rientro a scuola, tenendo conto dei tempi indicati espressamente nel foglietto illustrativo del vaccino somministrato nonché del rischio di contagio correlato alla vaccinazione eseguita.