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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 4595

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2017  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizi vaccinali).

  1. L'organizzazione delle attività di vaccinazione è affidata alle regioni e alle province autonome che operano attraverso i servizi di cure primarie e di prevenzione delle aziende sanitarie territorialmente competenti al fine di assicurare la pianificazione e la realizzazione delle azioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV). Le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali.
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale il Ministero della salute adotta, previa intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome, appositi standard di qualità delle attività vaccinali.
  3. Le regioni e le province autonome promuovono la responsabilizzazione dei professionisti del servizio sanitario nazionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione vaccinale nel rispetto dei princìpi deontologici e degli obblighi professionali.