Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5.1.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni).
1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 216, sono applicate a tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del presente decreto.