stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5-quater.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 4595

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2017  [ apri ]
5-quater.02.

  Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in tema d'indennizzo della lesione all'integrità psicologica dei congiunti del danneggiato).

  Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1;» sono aggiunte le seguenti: «i benefici di cui alla presente legge spettano altresì alle persone che, in qualità di congiunti, appartenenti allo stesso nucleo familiare ovvero del convivente more uxorio del soggetto già indennizzato ai sensi dell'articolo 1, abbiano riportato una lesione alla integrità psicologica accertata dalla competente Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4, quale conseguenza della lesione provocata da trattamento sanitario praticato al congiunto indennizzato;»
   b) all'articolo 3, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda d'indennizzo da parte dei familiari che abbiano subìto danno psicologico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è imprescrittibile.».