Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
1-sexies. Il consenso informato richiesto per le vaccinazioni obbligatorie di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo non esenta il Ministero della salute, il medico curante o il pediatra di libera scelta e il medico vaccinatore dalle responsabilità civili, amministrative, penali e patrimoniali connesse agli eventi avversi.