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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.01.6. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 4565

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/07/2017  [ apri ]
0.1.01.6.

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: «, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,»;
   2) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro la data del 1o febbraio 2016,» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto,»;
   3) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al comma 3 del citato articolo 9», le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;
   4) al comma 5, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: «, anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,»;
   5) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.»;
   6) sopprimere i commi 8 e 9.

em. 1.01.