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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.16. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 4565

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
7.16.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 10 per cento.